La rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato

La rivalsa è un’azione legale che la compagnia assicurativa pone in atto nei confronti dell’assicurato per recuperare integralmente o parzialmente l’importo corrisposto al terzo danneggiato, nei casi espressamente indicati in polizza nell’ambito della clausola di rivalsa.

Data l’impossibilità di negare il risarcimento al terzo, una volta accertata la responsabilità del proprio assicurato, l’assicuratore può far valere il diritto di rivalsa.

Le clausole di rivalsa possono variare da una compagnia all’altra e riguardano generalmente infrazioni dovute allo stile di guida del conducente e violazioni del codice della strada, come:

a) guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

b) danni causati da disattenzione alla guida, inclusi l’eccesso di velocità, l’attraversamento con il semaforo rosso, la circolazione contromano e le altre violazione del codice della strada;

c) danni ad un passeggero trasportato senza cintura;

d) guida con patente non valida o non conforme al veicolo;

e) danni a passeggeri di numero superiore rispetto a quello indicato nel libretto di circolazione;

f) danni causati da conducenti non assicurati in polizza a aventi requisiti diversi dalla formula di guida scelta al momento della stipula.

La Cassazione civile, con la sentenza n. 11373/2011, ha stabilito che tali clausole non hanno natura vessatoria, in quanto si tratta di dispositivi che delimitano e specificano il rischio garantito, non escludendo o limitando la responsabilità nei confronti del terzo danneggiato.

Le compagnie assicurative fanno inoltre valere il proprio diritto di rivalsa anche nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti fornite dall’assicurato al momento dell’acquisto della polizza.

Tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza dell’assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo (tipo di alimentazione).

Premi assicurativi più bassi nascondono spesso limitazioni di rischio che potrebbero compromettere irrimediabilmente il patrimonio dell’assicurato che potrebbe quindi essere tenuto a corrispondere quanto risarcito dal proprio istituto assicurativo al danneggiato.

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