Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?

QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?

L’art. 283 Codice assicurazioni pone a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli quando:

a) il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato;

b) non coperto da assicurazioni;

c) l’impresa assicurativa si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa;

d) il veicolo abbia circolato contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente o del locatario in caso di locazione finanziaria;

CI SONO LIMITI AL RISARCIMENTO?

Ove il sinistro sia provocato da veicolo non identificato il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, con la possibilità che questo si estenda anche ai danni alle cose qualora si sia in presenza di danni gravi alla persona e solo se il danno è di ammontare superiore a 500 euro.

COME SI PROVA CHE IL SINISTRO È STATO CAUSATO DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO?

È necessaria, seppur non sufficiente, la prova del fatto storico e ciò in ossequio al principio sostanziale e processuale dell’onere della prova. Il danneggiato dovrà però anche dimostrare che l’identificazione del veicolo non è stata possibile per fatto a lui non imputabile: a tal proposito si sottolinea che non si richiede a quest’ultimo il compimento di indagini articolate ma, più semplicemente, che egli abbia tenuto un comportamento improntato alla ordinaria diligenza ossia, ad u a condotta esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.

COME PROVARE L’ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA?

Il danneggiato non potrà limitarsi ad allegare che il veicolo non fosse assicurato, ma dovrà anche dimostrarlo.

Il modo più efficace, consiste nel chiedere al Centro di informazioni presso la Consap di attestare l’inesistenza di una copertura assicurativa del veicolo ad una certa data.

COSA DEVE VERIFICARE IL CARROZZIERE CHE INTENDE FARSI CEDERE UN CREDITO RIENTRANTE NELLE IPOTESI RISARCITORIE IN ANALISI?

Il carrozziere dovrà anzitutto verificare che la fattispecie concreta rientri fra quelle che ammettono il risarcimento del danno alle cose. Ipotesi che, salve alcune eccezioni, non ricorre per danni cagionati da veicoli non identificati.

In ogni caso il riparatore cessionario dovrà dimostrare con dovizia il fatto storico e i presupposti fondanti la responsabilità del Fondo di garanzia. Dovrà quindi ricostruire la dinamica del sinistro, provare il nesso causale fra i danni patiti dal proprio cliente e l’evento lesivo denunciato, fornire tutta la documentazione probatoria utile ad attestare l’inesistenza, in un dato periodo, della copertura assicurativa del veicolo che, seppur identificato, ne sia sprovvisto.

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