Come stabilire la responsabilità in caso di sinistro stradale ?

Il danneggiato, che intende ottenere il ristoro dei danni, derivanti da un sinistro stradale, deve dimostrare l’evento, il danno ed il nesso e ciò nel rispetto ai principi che regolano l’onere della prova in materia di danni da circolazione stradale.

Questa fattispecie è regolamentata dall’art. 2054 c.c. che stabilisce: “il conducente di veicolo (…) è obbligato a risarcire il danno prodotto (…) se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La Suprema Corte recentemente ha chiarito che l’art. 2054 c.c. riunisce quattro ipotesi di responsabilità apparentemente diverse l’una dall’altra. I primi due commi configurano un’ipotesi di responsabilità presunta e tale è anche la responsabilità del proprietario disciplinata dal comma 3 mentre il comma 4 delinea una responsabilità oggettiva.

  • Il comma 1 (Presunzione di responsabilità) “prevede un obbligo di prevenzione unilaterale facendo carico al conducente (…..) di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada”.
    La presunzione stabilita dalla norma opera a vantaggio di chiunque abbia subito un danno derivante dalla circolazione stradale di un veicolo, e dunque potrà essere invocata dal pedone, dal trasportato e, più in generale, da colui che vanti diritto sulla cosa danneggiata.
  • Il comma 2 (Presunzione di pari corresponsabilità in caso di scontro tra veicoli) trova applicazione quando nel sinistro siano rimasti coinvolti due o più autoveicoli a condizione che tra questi ci sia stato uno “scontro” (urto/collisione).
    In maniera più esplicita, la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “l’art. 2054, comma 2, pone a carico dei conducenti (…) una presunzione di pari corresponsabilità.
    Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta fosse anche imprevedibile ed inevitabile”.
    Il giudice chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, quando: a) uno dei conducenti provi sia di aver rispettato le regole del codice della strada, sia che l’altrui condotta scorretta fosse prevedibile o evitabile; b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro. Ne consegue che la presunzione di colpa du cui all’art. l’art. 2054, comma 2, non può mai ritenersi vinta quando: a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti; b) sia certa la colpa di uno dei due conducenti, ma incerta quella dell’altro.
    La presunzione è sempre superata nel caso di tamponamento in quanto non si applicherà l’art. 2054, comma 2, e sarà onere del conducente alla guida del veicolo tamponante, provare la suddetta anomalia.

(Cass. Civ. n. 18884/2015)

  • Il comma 3 (La responsabilità del proprietario) estende il rischio da circolazione anche al proprietario del veicolo il quale risponde in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. Non sarà sufficiente dimostrare che l’utilizzo del veicolo sia avvenuto senza la sua preventiva autorizzazione, essendo indispensabile la prova della diligenza, ossia di aver adottato tutti quegli accorgimenti atti a prevenire che l’autovettura potesse circolare contro la sua volontà. (Cass. Civ. n. 20373/2015)
  • Il comma 4 (La responsabilità per danni da vizi di costruzione o difetto di manutenzione) prevede invece che la responsabilità per i danni da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo vadano attribuiti al conducente, al proprietario e agli altri soggetti indicati dalla norma.

Anche in questo caso è ammessa la prova liberatoria, che costituisce unicamente nella dimostrazione del caso fortuito.
Nessun rilievo assume l’impossibilità di rendersi conto del vizio o del difetto del veicolo mediante l’ordinaria diligenza.

È vizio di costruzione non solo quello originario (riferibile alla fase di produzione) ma qualunque intervento strutturale/modificativo della meccanica e/o della dinamica dell’automezzo, avvenuta dopo l’acquisto.

Invece, lo scoppio del pneumatico può escludere la responsabilità di cui al comma 4 solo quando esso presenti gli estremi del caso fortuito (es: rinvenimento di un chiodo all’interno del pneumatico).

(Cass. Civ. n. 17240/2015)

Tuttavia, sarà sempre opportuno, prima di far sottoscrivere il contratto di cessione del credito al cliente, verificare con attenzione la documentazione fornita per evitare così future contestazione dalle compagnie assicurative.

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