Tamponamento a catena: A chi devo rivolgere le istanze risarcitorie? Posso certamente escludere la mia responsabilità qualora fossi sospinto contro il veicolo antistante?

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Nei sinistri stradali ove sono coinvolti più veicoli la responsabilità potrebbe essere attribuibile a più soggetti.

Con una recente ordinanza (n. 4304/2021) la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che:

1) Regola generale “il conducente di un veicolo dev’essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d’inosservanza della distanza di sicurezza ed egli resta gravato dell’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 13703/2017)”.

2) Veicoli in movimento “nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

3) Veicoli fermi “Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo (rectius il penultimo) dei veicoli della colonna stessa (Cass. n. 4021/2013 – n. 15788/2018)”.

Da ciò possiamo desumere che per l’individuazione del responsabile civile sarà necessaria un attento confronto con il cliente/danneggiato al fine di far emergere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale.

Resta tuttavia inteso che qualora tale individuazione risultasse poco agevole, si applicherà l’art. 2055 c.c. ai sensi del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri co-responsabili, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Dunque, al fine di escludere la propria responsabilità o di individuare quella altrui, sarà indispensabile fornire prove concrete sulla propria assenza di colpa, rendendo evidente come il proprio comportamento non abbia in nessun modo causato l’incidente.

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