Le assicurazioni contestano spesso la validità del contratto di “cessione del credito alla carrozzeria”:
Fra le innumerevoli motivazioni con le quali le compagnie hanno affermato il divieto di cessione del credito derivante da sinistro stradale, una, in particolare, ha sollevato molte preoccupazioni fra i carrozzieri:
“la cessione del credito al carrozziere consiste in un attività di intermediazione creditizia vietata a soggetti non autorizzati” (art .106 Testo Unico Bancario). chi esercita l’attività senza autorizzazione commette reato!
La preoccupazione è diventata reale quando alcuni Tribunali e Corti di Appello hanno accolto le contestazioni delle assicurazioni. Il carrozziere non solo si è visto negato il risarcimento ma è stato anche perseguito penalmente.
A mettere il punto sulla questione è però intervenuta la Corte di Cassazione (Sentenze n. 51-52/2012) che ha definitivamente dato ragione ai carrozzieri riconoscendo la validità del contratto di cessione del credito carrozzeria anche in assenza di autorizzazioni governative.
La sentenza, pur riguardando il divieto di cessione del credito relativo al danno da fermo tecnico, ha stabilito una regola generale applicabile a tutti i casi di cessione del credito derivante da sinistro stradale.
Si legge nella sentenza:
“il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, così come il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale, è suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 ss. c.c., e il cessionario (carrozziere) può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto (ossia all’assicurazione), non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio”
In altri termini la Cassazione ha stabilito che il divieto di cessione del credito da parte dell’assicurazione è illegittimo e il carrozziere avrà tutto il diritto di richiedere i danni direttamente alla compagnia.
Le contestazioni sollevate dalle compagnie sulla validità della “cessione del credito carrozzeria” sono quindi infondate. Clicca qui per scoprire come difenderti
La Corte di Cassazione, nelle citate sentenze, ha spiegato con estrema chiarezza in quali situazioni il credito risarcitorio può essere ceduto, specificando quali condizioni deve avere il contratto di cessione del credito per non essere contestato.
Con un valido contratto di cessione del credito carrozzeria potrai pertanto chiedere il pagamento del danno direttamente all’assicurazione ed anche agire in giudizio al fine di ottenere l’integrale riconoscimento della fattura di riparazione.
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Se vuoi difenderti dalla innumerevoli contestazioni delle assicurazioni devi utilizzare una precisa strategia legale. A volte non basta redigere correttamente i documenti (cessione del credito, lettera di richiesta danni, etc) ma è necessario seguire la procedura prevista dalla legge ed in particolare dal Codice delle Assicurazioni. Un minimo errore o una sola dimenticanza potrebbe negarti il risarcimento.
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