Qual’è la valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo CAI ?
Questa fattispecie è regolamentata dall’art. 143 CdA che prevede: “Quando il modulo (è) firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte specificato che le “dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritte dai conducenti protagonisti del medesimo, sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice (…) sicché la confessione resa circa la dinamica dell’incidente non ha efficacia di piena prova né nei confronti del confitente né nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile” (…) dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”
(cfr. Cass. SUU 10311/2006; Cass. 12257/2007; Cass. 9520/2007; Cass. 23467/2009).
Dunque “le dichiarazioni delle parti, laddove non contestate in sede di compilazione della constatazione amichevole di incidente, possono costituire circostanze dalle quali il giudice può desumere elementi di prova nell’accertamento delle responsabilità. (Tuttavia) è sempre possibile contestare quanto riportato nella constatazione amichevole di incidente a mezzo di prove che sostengano la diversa dinamica dei fatti, quali ad esempio le dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell’incidente, preventivi/fatture di riparazione e fotografie dei danni”.
(Cass. Civ. Ordinanza n. 21744/2019)
Per evitare contestazioni sarà quindi sempre opportuno, prima di far sottoscrivere il contratto di cessione del credito al cliente, non solo controllare che il modulo di constatazione amichevole sia stato compilato e sottoscritto correttamente, ma altresì accertare, con il danneggiato, che la dinamica descritta dalla C.A.I sia quella effettivamente verificatasi nel sinistro denunciato e, soprattutto, che le condotte illecite possano essere provate in un eventuale giudizio.
Sarà quindi opportuno che il carrozziere, al fine di non doversi rivalere nei confronti del proprio cliente, verifichi preliminarmente “l’attendibilità” delle dichiarazioni e la “compatibilità” delle stesse rispetto ai danni riscontrati.