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Impegnare l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente la precedenza è sufficiente per farsi riconoscere la cosiddetta “precedenza di fatto” ?
Secondo la giurisprudenza la “precedenza di fatto” ha carattere assolutamente eccezionale e sussiste solamente nei casi in cui l’attraversamento dell’incrocio può essere effettuato in condizioni di assoluta sicurezza.
Il diritto di precedenza del veicolo proveniente da destra può ritenersi escluso solo a condizione che il veicolo proveniente da sinistra impegni l’incrocio con largo anticipo, effettuando l’attraversamento in estrema sicurezza.
(Cass. Civ. n. 8138/2020)
Infatti chi impegna un incrocio deve sempre usare la prudenza e la diligenza necessarie ad eseguire, in sicurezza, la manovra di attraversamento.
Ne consegue che i veicoli con diritto di precedenza sono a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare, giacché l’eccessiva velocità potrebbe rappresentare una concausa dell’incidente.
(Sentenza n. 53304/2016)
In conclusione il conducente che impegna l’incrocio, sia che abbia il diritto di precedenza sia che non lo abbia, deve sempre prestare assoluta attenzione e sicurezza senza porre in essere alcun rischio per la circolazione.
Pertanto, ogni qualvolta dalla CAI risulti un incidente avvenuto ad un incrocio, sarà necessario eseguire un accertamento “di fatto” al fine di individuare eventuali reciproche responsabilità, tantopiù se il danno materiale è consistente e la “vis lesiva” (ipoteticamente) conseguente ad una velocità non adeguata.