Nell’azione di risarcimento del danno causato dalla “fauna selvatica” il soggetto responsabile è la Regione “in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo dell’attività di tutela e di gestione della fauna selvatica”
(Corte Cass. Ord. n. 3023/2021)
L’onere di provare il danno è sempre in capo al danneggiato.
Tuttavia, è in funzione del criterio di imputazione della responsabilità, che si delineano gli oneri probatori in capo ai soggetti.
Secondo un orientamento più datato (vedi articolo Cass. Civ. n. 32775/2019 e n. 5722/2019) la responsabilità deriva dal fatto illecito quindi dalla colpa o dal dolo del soggetto danneggiante. In questa ipotesi il danneggiato, per ottenere il risarcimento del danno, deve fare accertare la responsabilità (da fatto illecito) dell’ente pubblico, provando la negligenza nell’attività di controllo (art. 2043 cod. civ.)
(Cass. Civ. sent. n. 7969/2020 – n. 8384/2020 – n. 8385/2020)
Invece, secondo un orientamento più recente, pur permanendo a carico del danneggiato l’obbligo di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, sarà onere della pubblica amministrazione, al fine di non incorrere in responsabilità, provare il caso fortuito e quindi dimostrare che la condotta dell’animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediate l’adozione delle più adeguate misure (art. 2052 cod. civ.)
Qualora il cliente si presenti con un danno cagionato da un animale selvatico sarà sempre opportuno verificare quali elementi potrà provare per esercitare legittimamente le proprie ragioni nei confronti della P.A. ed in particolare della Regione.