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	<title>Codice della strada: regole per l&#039;uso Archivi - Avvocato del Carrozziere</title>
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	<description>Assistenza Legale per i Carrozzieri d&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 14:22:49 +0000</lastBuildDate>
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		<title>La rivalsa dell&#8217;assicuratore nei confronti dell&#8217;assicurato</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/la-rivalsa-dellassicuratore-nei-confronti-dellassicurato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della strada: regole per l'uso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rivalsa è un&#8217;azione legale che la compagnia assicurativa pone in atto nei confronti dell&#8217;assicurato per recuperare integralmente o parzialmente l&#8217;importo corrisposto al terzo danneggiato, nei casi espressamente indicati in polizza nell&#8217;ambito della clausola di rivalsa. Data l&#8217;impossibilità di negare il risarcimento al terzo, una volta accertata la responsabilità del proprio assicurato, l&#8217;assicuratore può far ... <a title="La rivalsa dell&#8217;assicuratore nei confronti dell&#8217;assicurato" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/la-rivalsa-dellassicuratore-nei-confronti-dellassicurato/" aria-label="Per saperne di più su La rivalsa dell&#8217;assicuratore nei confronti dell&#8217;assicurato">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center">La rivalsa è un&#8217;azione legale che la compagnia assicurativa pone in atto nei confronti dell&#8217;assicurato per <strong>recuperare integralmente o parzialmente</strong> l&#8217;importo corrisposto al terzo danneggiato, nei casi espressamente indicati in<strong> polizza</strong> nell&#8217;ambito della <strong>clausola di rivalsa.</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Data l&#8217;impossibilità di negare il <strong>risarcimento</strong> al terzo, una volta accertata la responsabilità del proprio assicurato, l&#8217;assicuratore può far valere il <strong>diritto di rivalsa.</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Le <strong>clausole di rivalsa</strong> possono variare da una compagnia all&#8217;altra e riguardano generalmente infrazioni dovute allo stile di guida del conducente e violazioni del codice della strada, come:</p>



<p><strong>a) guida in stato di ebrezza o sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti;</strong></p>



<p><strong>b) danni causati da disattenzione alla guida, inclusi l&#8217;eccesso di velocità, l&#8217;attraversamento con il semaforo rosso, la circolazione contromano e le altre violazione del codice della strada;</strong></p>



<p><strong>c) danni ad un passeggero trasportato senza cintura;</strong></p>



<p><strong>d) guida con patente non valida o non conforme al veicolo;</strong></p>



<p><strong>e) danni a passeggeri di numero superiore rispetto a quello indicato nel libretto di circolazione;</strong></p>



<p><strong>f) danni causati da conducenti non assicurati in polizza a aventi requisiti diversi dalla formula di guida scelta al momento della stipula.</strong></p>



<p class="has-text-align-center">La Cassazione civile, con la sentenza n. 11373/2011, ha stabilito che tali <strong>clausole non hanno natura vessatoria</strong>, in quanto si tratta di dispositivi che delimitano e specificano il <strong>rischio garantito,</strong> non escludendo o limitando la <strong>responsabilità </strong>nei confronti del terzo <strong>danneggiato</strong>.</p>



<p class="has-text-align-center">Le compagnie assicurative fanno inoltre valere il <strong>proprio diritto di rivalsa</strong> anche nel caso di <strong>dichiarazioni inesatte o reticenti </strong>fornite dall&#8217;assicurato al momento dell&#8217;acquisto della polizza.</p>



<p class="has-text-align-center">Tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza dell&#8217;assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo (tipo di alimentazione).</p>



<p class="has-text-align-center">Premi assicurativi più bassi nascondono spesso limitazioni di rischio che potrebbero <strong>compromettere irrimediabilmente </strong>il patrimonio dell&#8217;assicurato che potrebbe quindi essere tenuto a corrispondere quanto risarcito dal proprio istituto assicurativo al danneggiato. </p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Sei disposto a correre questo rischio?</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada-quando-come-e-perche-e-tenuto-a-pagare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della strada: regole per l'uso]]></category>
		<category><![CDATA[Codice delle assicurazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA? L&#8217;art. 283 Codice assicurazioni pone a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli quando: a) il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato; b) non coperto da assicurazioni; c) l&#8217;impresa assicurativa si trovi in stato ... <a title="Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada-quando-come-e-perche-e-tenuto-a-pagare/" aria-label="Per saperne di più su Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center has-white-background-color has-background"><strong>QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?</strong></p>



<p class="has-text-align-center has-white-background-color has-background"><strong>L&#8217;art. 283 Codice assicurazioni </strong>pone a carico del<strong> Fondo di Garanzia per le vittime della strada</strong> il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli quando:</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>a)</strong> il sinistro sia stato cagionato da un veicolo <strong>non identificato</strong>;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>b)</strong> <strong>non coperto</strong> da assicurazioni;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>c)</strong> l&#8217;impresa assicurativa si trovi in <strong>stato di liquidazione coatta amministrativa</strong>;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>d)</strong> il veicolo abbia circolato <strong>contro la volontà </strong>del proprietario, dell&#8217;usufruttuario, dell&#8217;acquirente o del locatario in caso di locazione finanziaria;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"></p>



<p class="has-text-align-center has-black-color has-text-color"><strong>CI SONO LIMITI AL RISARCIMENTO</strong>?</p>



<p class="has-text-align-center">Ove il sinistro sia provocato da <strong>veicolo non identificato</strong>  il risarcimento è dovuto <strong>solo per i danni alla persona</strong>, con la possibilità che questo si estenda anche ai danni alle cose qualora si sia in presenza di danni gravi alla persona e solo se il danno è di ammontare superiore a 500 euro.</p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center has-black-color has-text-color"><strong>COME SI PROVA CHE IL SINISTRO È STATO CAUSATO DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO?</strong></p>



<p class="has-text-align-center">È necessaria, seppur non sufficiente, la<strong> prova del fatto storico</strong> e ciò in ossequio al principio sostanziale e processuale<strong> dell&#8217;onere della prova</strong>. Il danneggiato dovrà però anche dimostrare che l&#8217;i<strong>dentificazione</strong> del veicolo <strong>non è stata possibile</strong> per <strong>fatto a lui non imputabil</strong>e: a tal proposito si sottolinea che non si richiede a quest&#8217;ultimo il compimento di indagini articolate ma, più semplicemente, che egli abbia tenuto un <strong>comportamento improntato</strong> alla <strong>ordinaria diligenza </strong>ossia<strong>,</strong> ad u a condotta esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.</p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>COME PROVARE L&#8217;ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA?</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Il danneggiato non potrà limitarsi ad allegare che il veicolo non fosse assicurato, ma dovrà anche dimostrarlo.</p>



<p class="has-text-align-center">Il modo più efficace, consiste nel chiedere al <strong>Centro di informazioni presso la Consap </strong>di attestare l&#8217;inesistenza di una copertura assicurativa del veicolo ad una certa data.</p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>COSA DEVE VERIFICARE IL CARROZZIERE CHE INTENDE FARSI CEDERE UN CREDITO RIENTRANTE NELLE IPOTESI RISARCITORIE IN ANALISI?</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Il carrozziere dovrà anzitutto verificare che la fattispecie concreta rientri fra quelle che ammettono il risarcimento del <strong>danno alle cose</strong>. Ipotesi che, salve alcune eccezioni, non ricorre per danni cagionati da veicoli non identificati.</p>



<p class="has-text-align-center">In ogni caso il riparatore cessionario dovrà dimostrare con dovizia il fatto storico e i <strong>presupposti fondanti la responsabilità</strong> del Fondo di garanzia. Dovrà quindi ricostruire la dinamica del sinistro, <strong>provare il nesso causale fra i danni patiti dal proprio cliente e l&#8217;evento lesivo denunciato</strong>, fornire tutta la documentazione probatoria utile ad attestare l&#8217;inesistenza, in un dato periodo, della copertura assicurativa del veicolo che, seppur identificato, ne sia sprovvisto.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come stabilire la responsabilità in caso di sinistro stradale ?</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/come-stabilire-la-responsabilita-in-caso-di-sinistro-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 11:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della strada: regole per l'uso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il danneggiato, che intende ottenere il ristoro dei danni, derivanti da un sinistro stradale, deve dimostrare l&#8217;evento, il danno ed il nesso e ciò nel rispetto ai principi che regolano l&#8217;onere della prova in materia di danni da circolazione stradale. Questa fattispecie è regolamentata dall&#8217;art. 2054 c.c. che stabilisce: “il conducente di veicolo (&#8230;) è ... <a title="Come stabilire la responsabilità in caso di sinistro stradale ?" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/come-stabilire-la-responsabilita-in-caso-di-sinistro-stradale/" aria-label="Per saperne di più su Come stabilire la responsabilità in caso di sinistro stradale ?">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center">Il danneggiato, che intende ottenere il ristoro dei danni, derivanti da un sinistro stradale, deve dimostrare l&#8217;evento, il danno ed il nesso e ciò nel rispetto ai principi che regolano<strong> l&#8217;onere della prova in materia di danni da circolazione stradale.</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Questa fattispecie è regolamentata dall&#8217;<strong>art. 2054 c.c.</strong> che stabilisce:<em> “il conducente di veicolo (&#8230;) è obbligato a risarcire il danno prodotto (&#8230;) </em><em><strong>se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.</strong></em></p>



<p class="has-text-align-center">La Suprema Corte recentemente ha chiarito che l&#8217;art. 2054 c.c. riunisce quattro ipotesi di <strong>responsabilità </strong>apparentemente diverse l&#8217;una dall&#8217;altra. I primi due commi configurano un&#8217;ipotesi di<strong> responsabilità presunta</strong> e tale è anche la responsabilità del proprietario disciplinata dal comma 3 mentre il comma 4 delinea una <strong>responsabilità oggettiva.</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Il comma 1 (Presunzione di responsabilità)</strong><em> “prevede un obbligo di prevenzione unilaterale facendo carico al conducente (…..) di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada”</em>. <br>La presunzione stabilita dalla norma opera a vantaggio di chiunque abbia subito un danno derivante dalla circolazione stradale di un veicolo, e dunque potrà essere invocata dal pedone, dal trasportato e, più in generale, da colui che vanti diritto sulla cosa danneggiata.</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Il comma 2 (Presunzione di pari corresponsabilità in caso di scontro tra veicoli) </strong>trova applicazione quando nel sinistro siano rimasti coinvolti due o più autoveicoli a condizione che tra questi ci sia stato uno “scontro” (urto/collisione). <br>In maniera più esplicita, la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “l&#8217;art. 2054, comma 2, pone a carico dei conducenti (&#8230;) una presunzione di <strong>pari corresponsabilità. </strong><br>Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che <strong>l&#8217;altro conducente abbia tenuto una condotta colposa,</strong> ma <strong>occorre dimostrare</strong> che l&#8217;altrui condotta fosse anche<strong> imprevedibile ed inevitabile</strong>”. <br>Il giudice chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all&#8217;art. 2054, comma 2, quando: a) uno dei conducenti provi sia di aver <strong>rispettato le regole del codice della strada,</strong> sia che l&#8217;altrui condotta scorretta fosse prevedibile o evitabile; b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell&#8217;antagonista fu di una gravità tale, da costituire <strong>causa esclusiva del sinistro</strong>. Ne consegue che la <strong>presunzione di colpa</strong> du cui all&#8217;art. l&#8217;art. 2054, comma 2, non può mai ritenersi vinta quando: a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti; b) sia certa la colpa di uno dei due conducenti, ma incerta quella dell&#8217;altro. <br>La <strong>presunzione </strong>è sempre <strong>superata</strong> nel caso di<strong> tamponamento </strong>in quanto non si applicherà l&#8217;art. 2054, comma 2, e sarà onere del conducente alla guida del veicolo tamponante, provare la suddetta anomalia.</li></ul>



<p class="has-text-align-center">(Cass. Civ. n. 18884/2015)</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Il comma 3 (La responsabilità del proprietario)</strong> estende il rischio da circolazione anche al proprietario del veicolo il quale<strong> risponde in solido con il conducente</strong>, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. Non sarà sufficiente dimostrare che l&#8217;utilizzo del veicolo sia avvenuto senza la sua preventiva autorizzazione, essendo indispensabile la prova della diligenza, ossia di aver adottato tutti quegli accorgimenti atti a prevenire che l&#8217;autovettura potesse circolare contro la sua volontà. (Cass. Civ. n. 20373/2015)</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Il comma 4 (La responsabilità per danni da vizi di costruzione o difetto di manutenzione)</strong> prevede invece che la <strong>responsabilità per i danni</strong> da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo vadano attribuiti al conducente, al proprietario e agli altri soggetti indicati dalla norma.</li></ul>



<p class="has-text-align-center">Anche in questo caso è ammessa la <strong>prova liberatoria</strong>, che costituisce unicamente nella dimostrazione del <strong>caso fortuito</strong>. <br>Nessun rilievo assume l&#8217;impossibilità di rendersi conto del vizio o del difetto del veicolo mediante l&#8217;ordinaria diligenza.</p>



<p class="has-text-align-center">È vizio di costruzione non solo quello originario (riferibile alla fase di produzione) ma qualunque intervento strutturale/modificativo della meccanica e/o della dinamica dell&#8217;automezzo, avvenuta dopo l&#8217;acquisto.</p>



<p class="has-text-align-center">Invece, lo scoppio del pneumatico può <strong>escludere la responsabilità</strong> di cui al comma 4 solo quando esso presenti gli estremi del <strong>caso fortuito</strong> (es: rinvenimento di un chiodo all&#8217;interno del pneumatico).</p>



<p class="has-text-align-center">(Cass. Civ. n. 17240/2015)</p>



<p class="has-text-align-center">Tuttavia, sarà sempre opportuno, prima di far sottoscrivere il<strong> contratto di cessione del credito</strong> al cliente, verificare con attenzione la documentazione fornita per evitare così future contestazione dalle compagnie assicurative.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Impegnare l&#8217;incrocio per primi non garantisce l&#8217;assenza di responsabilità nella causazione del sinistro</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/impegnare-lincrocio-per-primi-non-garantisce-lassenza-di-responsabilita-nella-causazione-del-sinistro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 09:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della strada: regole per l'uso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Photo by Mehmood Yousafzai on Pexels Impegnare l&#8217;incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente la precedenza è sufficiente per farsi riconoscere la cosiddetta “precedenza di fatto” ? Secondo la giurisprudenza la “precedenza di fatto” ha carattere assolutamente eccezionale e sussiste solamente nei casi in cui l&#8217;attraversamento dell&#8217;incrocio può essere effettuato in condizioni di assoluta sicurezza. ... <a title="Impegnare l&#8217;incrocio per primi non garantisce l&#8217;assenza di responsabilità nella causazione del sinistro" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/impegnare-lincrocio-per-primi-non-garantisce-lassenza-di-responsabilita-nella-causazione-del-sinistro/" aria-label="Per saperne di più su Impegnare l&#8217;incrocio per primi non garantisce l&#8217;assenza di responsabilità nella causazione del sinistro">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Photo by Mehmood Yousafzai on Pexels</p>



<p class="has-text-align-center">Impegnare l&#8217;incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente la precedenza è sufficiente per farsi riconoscere la cosiddetta “precedenza di fatto” ?</p>



<p class="has-text-align-center">Secondo la giurisprudenza la “precedenza di fatto” ha carattere assolutamente eccezionale e sussiste solamente nei casi in cui l&#8217;attraversamento dell&#8217;incrocio può essere effettuato in condizioni di assoluta sicurezza.</p>



<p class="has-text-align-center">Il diritto di precedenza del veicolo proveniente da destra può ritenersi escluso solo a condizione che il veicolo proveniente da sinistra <strong>impegni l&#8217;incrocio</strong> con <strong>largo anticipo</strong>, effettuando l&#8217;attraversamento in <strong>estrema sicurezza.</strong></p>



<p class="has-text-align-center">(Cass. Civ. n. 8138/2020)</p>



<p class="has-text-align-center">Infatti chi impegna un incrocio deve sempre usare la <strong>prudenza e la diligenza</strong> necessarie ad eseguire, in sicurezza, la manovra di attraversamento.</p>



<p class="has-text-align-center">Ne consegue che i veicoli con diritto di precedenza sono a loro volta gravati dall&#8217;<strong>obbligo di rallentare</strong>, giacché l&#8217;eccessiva velocità potrebbe rappresentare una concausa dell&#8217;incidente.</p>



<p class="has-text-align-center">(Sentenza n. 53304/2016)</p>



<p class="has-text-align-center">In conclusione il conducente che impegna l&#8217;incrocio, sia che abbia il diritto di precedenza sia che non lo abbia, deve sempre prestare assoluta attenzione e sicurezza senza porre in essere alcun <strong>rischio per la circolazione</strong>.</p>



<p class="has-text-align-center">Pertanto, ogni qualvolta dalla CAI risulti un incidente avvenuto ad un incrocio, sarà necessario eseguire un accertamento &#8220;di fatto&#8221; al fine di individuare eventuali reciproche responsabilità, tantopiù se il danno materiale è consistente e la &#8220;vis lesiva&#8221; (ipoteticamente) conseguente ad una velocità non adeguata.</p>



<p></p>
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