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	<title>Codice delle assicurazioni Archivi - Avvocato del Carrozziere</title>
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	<description>Assistenza Legale per i Carrozzieri d&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 14:25:28 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada-quando-come-e-perche-e-tenuto-a-pagare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della strada: regole per l'uso]]></category>
		<category><![CDATA[Codice delle assicurazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA? L&#8217;art. 283 Codice assicurazioni pone a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli quando: a) il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato; b) non coperto da assicurazioni; c) l&#8217;impresa assicurativa si trovi in stato ... <a title="Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada-quando-come-e-perche-e-tenuto-a-pagare/" aria-label="Per saperne di più su Fondo di garanzia per le vittime della strada: Quando, come e perché è tenuto a pagare?">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center has-white-background-color has-background"><strong>QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?</strong></p>



<p class="has-text-align-center has-white-background-color has-background"><strong>L&#8217;art. 283 Codice assicurazioni </strong>pone a carico del<strong> Fondo di Garanzia per le vittime della strada</strong> il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli quando:</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>a)</strong> il sinistro sia stato cagionato da un veicolo <strong>non identificato</strong>;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>b)</strong> <strong>non coperto</strong> da assicurazioni;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>c)</strong> l&#8217;impresa assicurativa si trovi in <strong>stato di liquidazione coatta amministrativa</strong>;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"><strong>d)</strong> il veicolo abbia circolato <strong>contro la volontà </strong>del proprietario, dell&#8217;usufruttuario, dell&#8217;acquirente o del locatario in caso di locazione finanziaria;</p>



<p class="has-text-align-left has-white-background-color has-background"></p>



<p class="has-text-align-center has-black-color has-text-color"><strong>CI SONO LIMITI AL RISARCIMENTO</strong>?</p>



<p class="has-text-align-center">Ove il sinistro sia provocato da <strong>veicolo non identificato</strong>  il risarcimento è dovuto <strong>solo per i danni alla persona</strong>, con la possibilità che questo si estenda anche ai danni alle cose qualora si sia in presenza di danni gravi alla persona e solo se il danno è di ammontare superiore a 500 euro.</p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center has-black-color has-text-color"><strong>COME SI PROVA CHE IL SINISTRO È STATO CAUSATO DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO?</strong></p>



<p class="has-text-align-center">È necessaria, seppur non sufficiente, la<strong> prova del fatto storico</strong> e ciò in ossequio al principio sostanziale e processuale<strong> dell&#8217;onere della prova</strong>. Il danneggiato dovrà però anche dimostrare che l&#8217;i<strong>dentificazione</strong> del veicolo <strong>non è stata possibile</strong> per <strong>fatto a lui non imputabil</strong>e: a tal proposito si sottolinea che non si richiede a quest&#8217;ultimo il compimento di indagini articolate ma, più semplicemente, che egli abbia tenuto un <strong>comportamento improntato</strong> alla <strong>ordinaria diligenza </strong>ossia<strong>,</strong> ad u a condotta esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.</p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>COME PROVARE L&#8217;ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA?</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Il danneggiato non potrà limitarsi ad allegare che il veicolo non fosse assicurato, ma dovrà anche dimostrarlo.</p>



<p class="has-text-align-center">Il modo più efficace, consiste nel chiedere al <strong>Centro di informazioni presso la Consap </strong>di attestare l&#8217;inesistenza di una copertura assicurativa del veicolo ad una certa data.</p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>COSA DEVE VERIFICARE IL CARROZZIERE CHE INTENDE FARSI CEDERE UN CREDITO RIENTRANTE NELLE IPOTESI RISARCITORIE IN ANALISI?</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Il carrozziere dovrà anzitutto verificare che la fattispecie concreta rientri fra quelle che ammettono il risarcimento del <strong>danno alle cose</strong>. Ipotesi che, salve alcune eccezioni, non ricorre per danni cagionati da veicoli non identificati.</p>



<p class="has-text-align-center">In ogni caso il riparatore cessionario dovrà dimostrare con dovizia il fatto storico e i <strong>presupposti fondanti la responsabilità</strong> del Fondo di garanzia. Dovrà quindi ricostruire la dinamica del sinistro, <strong>provare il nesso causale fra i danni patiti dal proprio cliente e l&#8217;evento lesivo denunciato</strong>, fornire tutta la documentazione probatoria utile ad attestare l&#8217;inesistenza, in un dato periodo, della copertura assicurativa del veicolo che, seppur identificato, ne sia sprovvisto.</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>Valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole di incidente</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/valenza-probatoria-del-modulo-di-constatazione-amichevole-di-incidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 10:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice delle assicurazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Qual&#8217;è la valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo CAI ? Questa fattispecie è regolamentata dall&#8217;art. 143 CdA che prevede: “Quando il modulo (è) firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le ... <a title="Valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole di incidente" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/valenza-probatoria-del-modulo-di-constatazione-amichevole-di-incidente/" aria-label="Per saperne di più su Valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole di incidente">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center">Qual&#8217;è la valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo CAI ?</p>



<p class="has-text-align-center">Questa fattispecie è regolamentata dall&#8217;art. 143 CdA che prevede: “<em>Quando il modulo (è) firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso</em>”.</p>



<p class="has-text-align-center">Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte specificato che le <em>&#8220;dichiarazioni contenute nel modulo di&nbsp;constatazione&nbsp;amichevole&nbsp;del sinistro, sottoscritte dai conducenti protagonisti del medesimo, sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice (&#8230;) sicché la confessione resa circa la dinamica dell&#8217;incidente&nbsp;non ha efficacia di piena prova né nei confronti del confitente né nei confronti dell&#8217;assicurazione del responsabile civile&#8221; (&#8230;) dovendo trovare applicazione la norma di cui all&#8217;art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l&#8217;appunto, liberamente apprezzata dal giudice.&#8221;</em></p>



<p class="has-text-align-center">(cfr.&nbsp;Cass. SUU 10311/2006;&nbsp;Cass. 12257/2007;&nbsp;Cass. 9520/2007;&nbsp;Cass. 23467/2009).</p>



<p class="has-text-align-center">Dunque “<em>le dichiarazioni delle parti, laddove non contestate in sede di compilazione della constatazione amichevole di incidente, possono costituire circostanze dalle quali il giudice può desumere elementi di prova nell&#8217;accertamento delle responsabilità. </em>(Tuttavia)<em> è sempre possibile contestare quanto riportato nella constatazione amichevole di incidente a mezzo di prove che sostengano la diversa dinamica dei fatti, quali ad esempio le dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell&#8217;incidente, preventivi/fatture di riparazione e fotografie dei danni”.</em></p>



<p class="has-text-align-center">(Cass. Civ. Ordinanza n. 21744/2019)</p>



<p class="has-text-align-center">Per evitare contestazioni sarà quindi sempre opportuno, prima di far sottoscrivere il contratto di cessione del credito al cliente, non solo controllare che il modulo di constatazione amichevole sia stato compilato e sottoscritto correttamente, ma altresì accertare, con il danneggiato, che la dinamica descritta dalla C.A.I sia quella effettivamente verificatasi nel sinistro denunciato e, soprattutto, che le condotte illecite possano essere provate in un eventuale giudizio.</p>



<p class="has-text-align-center">Sarà quindi opportuno che il carrozziere, al fine di non doversi rivalere nei confronti del proprio cliente, verifichi preliminarmente &#8220;l&#8217;attendibilità&#8221; delle dichiarazioni e la &#8220;compatibilità&#8221; delle stesse rispetto ai danni riscontrati.</p>



<p class="has-text-align-right"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Risarcimento Diretto EX ART. 149 D.L.VO 209/2005 e Legittimazioni della Carrozzeria Cessionaria</title>
		<link>https://avvocatodelcarrozziere.it/risarcimento-diretto-ex-art-149-d-l-vo-209-2005-e-legittimazioni-della-carrozzeria-cessionaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 08:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice delle assicurazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Può la carrozzeria, cessionaria del credito trasmesso dal danneggiato in un sinistro stradale, agire contro la compagnia dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 149 Codice delle Assicurazioni &#8211; Cd: risarcimento diretto? Capita spesso che l&#8217;impresa di auto-carrozzeria utilizzi lo strumento della &#8220;cessione del credito&#8221; &#8211; alias il contratto di cessione del credito disciplinato dagli art. 1260 ... <a title="Risarcimento Diretto EX ART. 149 D.L.VO 209/2005 e Legittimazioni della Carrozzeria Cessionaria" class="read-more" href="https://avvocatodelcarrozziere.it/risarcimento-diretto-ex-art-149-d-l-vo-209-2005-e-legittimazioni-della-carrozzeria-cessionaria/" aria-label="Per saperne di più su Risarcimento Diretto EX ART. 149 D.L.VO 209/2005 e Legittimazioni della Carrozzeria Cessionaria">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Può la carrozzeria, cessionaria del credito trasmesso dal danneggiato in un sinistro stradale, agire contro la compagnia dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 149 Codice delle Assicurazioni &#8211; Cd: risarcimento diretto?</h3>



<p>Capita spesso che l&#8217;impresa di auto-carrozzeria utilizzi lo strumento della <em><strong>&#8220;cessione del credito&#8221;</strong></em> &#8211; <em>alias il contratto di cessione del credito disciplinato dagli art. 1260 sgg cod. civ</em> &#8211; al fine di rendersi <strong>commercialmente più appetibile</strong> (<em>al cliente non viene chiesta l&#8217;anticipazione di alcun costo</em>) e, al contempo, <strong>garantirsi il pagamento della riparazione</strong>.</p>



<p>Giuridicamente l&#8217;operazione economica non è nient&#8217;altro che una &#8220;<strong>cessione in luogo dell&#8217;adempimento</strong>&#8220;<em> (cd: datio in solutum), </em>dove il carrozziere, a fronte della riparazione, chiede – a garanzia dell&#8217;adempimento – la <strong>cessione del credito risarcitorio</strong> vantato nei confronti del responsabile civile. Il negozio giuridico, in virtù del principio di &#8220;<strong>autonomia contrattuale</strong>&#8220;, è valido ed efficace perché non contrario alle limitazioni previste dall&#8217;istituto e perché non lesivo di altre norme dell&#8217;ordinamento giuridico.</p>



<p>In qualità di cessionaria del credito la carrozzeria subentra quindi nella medesima posizione giuridica del cedente (<em>in questa ipotesi il danneggiato dal sinistro stradale</em>) e, come tale,<strong> può esercitare tutti i diritti e le azioni spettanti a quest&#8217;ultimo.</strong> Quindi, qualora il responsabile civile &#8211; o per lui la propria assicurazione &#8211; tardasse nel risarcire il danno oltre i termini previsti dall&#8217;art. 145 CdA, potrebbe agire nei confronti dei stessi per ottenere il ristoro delle proprie ragioni.</p>



<p>Dal 2006, il legislatore, introducendo l&#8217;<strong>istituto dell&#8217;indennizzo diretto</strong>, ha dato la facoltà (<em>si cfr. Sent. Gemelle Corte Costituzionale n. 180-181/2009)</em>, ai danneggiati, a determinate condizioni, di agire anche nei confronti del proprio istituto assicurativo <em>(Cd: Procedura di indennizzo diretto ex art. 149 Cod. delle Assicurazioni)</em>.</p>



<p><strong>Per l&#8217;effetto di tale norma il danneggiato può ora scegliere di rivolgere le proprie istanze risarcitorie sia contro l&#8217;assicurazione del responsabile civile sia contro la propria assicurazione.</strong></p>



<p>Tuttavia, sin da subito, le compagnie assicurative hanno artatamente veicolato le richieste di risarcimento verso la procedura di risarcimento diretto e, a chi provava ad inviare la richiesta verso l&#8217;assicurazione del responsabile civile, si vedeva sempre rispondere &#8220;che la compagnia non era autorizzata a gestire il sinistro vertendo la fattispecie in quelle rientranti nell&#8217;indennizzo diretto&#8221;.</p>



<p>Ecco che, quindi, il danneggiato doveva rivolgere, obbligatoriamente, le istanze risarcitorie alla propria compagnia.</p>



<p>Se tale forzatura poteva non rappresentare un problema qualora fosse il danneggiato a chiedere il ristoro dei danni (poco importa per lui se fosse stato risarcito da una parte piuttosto che l&#8217;altra), nell&#8217;ipotesi in cui fosse il carrozziere ad agire contro l&#8217;assicurazione dello stesso, si vedeva negato il risarcimento.</p>



<p>Infatti, la compagnia assicurativa &#8211; facendo leva sulla lettera della norma: “<em>i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all&#8217;impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” &#8211; e</em>ccepiva l&#8217;inutilizzabilità di tale azione da parte della carrozzeria che, a loro dire, non poteva considerarsi &#8220;danneggiata&#8221; ai sensi di legge.</p>



<p>Il risultato pratico di questa interpretazione fu che finché il carrozziere stava alle regole (<em>rectius: alle proposte economiche</em>) dettate delle compagnie assicurative, la procedura di risarcimento andava a buon fine. Nel momento in cui la carrozzeria decideva di far valere le proprie legittime ragioni, contestando la (sotto)stima dei danni operata dal perito dell&#8217;assicurazione&nbsp;&#8211; sia in merito alle ore di manodopera sia rispetto al costo orario &#8211; scattavano le opposizioni e la povera impresa si vedeva negato il risarcimento.</p>



<p><strong>Tale illegittima condotta ha comportato per le carrozzerie non pochi problemi di liquidità che, affinché non diventassero veri e propri insoluti, le costringevano a richiedere il pagamento della fattura al proprio cliente, rovinando così il rapporto fiduciario e la propria immagine aziendale.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Le carrozzerie che hanno però azionato un giudizio per la tutela dei propri diritti hanno visto accolte le proprie domande.</h3>



<p>Infatti, la giurisprudenza (<em>tra le altre si cfr Cass. Sentenze gemelle 51-52/2012), </em>seppur con riferimento alla procedura di risarcimento &#8220;ordinaria&#8221; ex art. 145-148 CdA, ha più volte chiarito che l&#8217;azione di risarcimento è esercitabile anche dal carrozziere poiché <em>&#8220;la cessione del credito avviene, in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz&#8217;altro ricompresi i poteri connessi al contenuto e all&#8217;esercizio del credito (omissis) A tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti&#8221;</em><em>.</em></p>



<p>Le compagnie, nonostante gli orientamenti trancianti della Corte di legittimità, non hanno tuttavia mai desistito dal formulare eccezioni dilatorie e pretestuose al solo scopo di non corrispondere il dovuto.</p>



<p>Ecco che il <strong>legislatore</strong>, per dissipare ogni dubbio interpretativo, <strong>ha introdotto con legge 124/2017, l&#8217;</strong><em><strong>art. 149 bis</strong> che, </em>riferito proprio procedura di indennizzo diretto, con comportamento ricognitivo della giurisprudenza citata, <strong>ha espressamente previsto la validità della cessione del credito al riparatore.</strong></p>



<p>Per ultimo si noti che, proprio sull&#8217;art. 149 CdA, è recentemente intervenuta la <em><strong>Corte di Cassazione</strong> che, con ordinanza n.14887 del 31/05/2019</em>, <strong>ha sancito la legittimità dell&#8217;azione ex art. 149 CdA anche da parte della Carrozzeria cessionaria.</strong></p>
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